L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull’eventuale abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).
Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l’obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.
A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l’operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.
Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l’Agenzia svolge le seguenti osservazioni.
In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.
Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione.