In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).
L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.
Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:
-
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
-
identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
-
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.
Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.